Art. 12.
(Documentazione).

      1. La Commissione provvede alla redazione di un documento di registrazione che deve essere compilato dai medici per

 

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ogni intervento di eutanasia attiva o di interruzione delle terapie di sostenimento vitale. Tale documento è composto da due fascicoli.
      2. Il primo fascicolo reca i dati, coperti dal segreto professionale e tutelati dalle norme del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, nonché delle relative disposizioni di attuazione, del medico e del paziente, dei medici consulenti, delle persone interpellate e dei fiduciari in caso di testamento biologico. Tali dati, ad eccezione di quanto previsto dal comma 4, non possono essere portati a conoscenza della Commissione. Il fascicolo è sigillato dal medico.
      3. Il secondo fascicolo contiene i dati generici, clinici e psichici del paziente; la data, il luogo e l'ora del decesso; la dichiarazione scritta di volontà; la qualifica dei medici consulenti e le date delle relative consulenze; le modalità e le procedure mediche seguite prima e durante l'intervento di eutanasia attiva o di interruzione delle terapie di sostenimento vitale.
      4. La Commissione riceve il documento di registrazione debitamente compilato e trasmesso dal medico. La stessa Commissione verifica, sulla base del secondo fascicolo del documento di cui al comma 3, se l'intervento di eutanasia o di interruzione delle terapie di sostenimento vitale è stato effettuato secondo le condizioni e le procedure previste dalla presente legge e, in caso di dubbio, può decidere, a maggioranza semplice, di essere portata a conoscenza dell'identità del paziente, procedendo all'apertura del fascicolo del documento di cui al comma 2.